ps-arbedocastione 

Statuto 

Statuto

Statuto della Sezione di Arbedo-Castione
del Partito Socialista Svizzero
 
art. 1
 
La Sezione di Arbedo-Castione del Partito socialista svizzero ha lo scopo di promuovere e difendere nell'ambito comunale e regionale i principi, gli ideali ed i metodi del socialismo democratico. Essa è un organo della sezione ticinese del PSS e adempie alle prerogative sovraesposte elaborando un programma di attività comunale, collaborando con tutte le organizzazioni, i gruppi e le persone interessate, coinvolgendole ad una politica socialista fondata sulla solidarietà, sulla giustizia, progressista ed ambientalista.
 
art. 2
 
La Sezione è un'associazione ed è costituita da membri che vi aderiscono con l'iscrizione e da simpatizzanti.
Questi ultimi non possono appartenere ad un'organizzazione politica o ad un partito con scopi e metodi incompatibili con quelli del Partito Socialista Svizzero.
 
Art. 3
 
Gli organi della Sezione sono:
 
- l'assemblea generale;
- il comitato;
- i revisori.
 
art. 4
 
L'assemblea generale si compone dei membri iscritti. I simpatizzanti vi partecipano con solo diritto di parola.
Essa è convocata dal Presidente, di regola con preavviso di 10 giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno, secondo necessità, ma almeno una volta l’anno.
Essa può essere comunque convocata, su richiesta di un terzo dei membri del Comitato o di un quinto dei membri della Sezione iscritti al Partito. In questo caso i richiedenti dovranno indicare in forma scritta l'ordine del giorno dell'assemblea.
Eventuali aggiunte all'ordine del giorno devono essere proposte all'inizio della seduta e accettate dalla maggioranza dei presenti.
L'assemblea può validamente deliberare a condizione che sia presente almeno un quinto degli iscritti.
 
art. 5
 
L'assemblea generale
 
- adotta lo Statuto della Sezione;
- elegge il presidente fra gli iscritti;
- elegge i membri del comitato;
- nomina due revisori dei conti;
- stabilisce la linea politica e programmatica della Sezione e dei suoi rappresentanti all'interno delle    
 istituzioni comunali e consortili;
- decide le modalità di partecipazione della Sezione alle elezioni comunali e vi designa i candidati;
- definisce le indicazioni di voto nelle votazioni comunali;
- nomina il portavoce all'assemblea regionale, ai congressi del PS e del PSS;
- approva il rapporto annuale del presidente;
- approva il rapporto annuale dei municipali;
- approva il rapporto annuale del Capogruppo in consiglio comunale;
- esamina la situazione finanziaria della Sezione e approva i conti d'esercizio e i rapporti dei
   revisori;
- esamina le proposte ed i rapporti ufficiali del Congresso del PSS e del PS;
 
art. 6
 
Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. Per l'adozione degli statuti e delle relative modifiche è necessaria la maggioranza dei 2/3.
In caso di parità decide il voto del Presidente.
I lavori dell'assemblea sono diretti dal Presidente della Sezione.
 
 
Art. 7
 
Il Comitato è l'organo esecutivo di promozione e di organizzazione dell'attività politica della Sezione.
Esso è composto
 
- dal presidente eletto dall'assemblea generale;
- dai municipali e dal capogruppo in Consiglio Comunale;
- dai membri di nomina assembleare (da un minimo di tre ad un massimo di sette).
Al suo interno il Comitato sceglie un vicepresidente, un cassiere ed un segretario.
 
art. 8
 
Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza semplice dei presenti. Per la sua attività il Comitato può strutturarsi per gruppi di lavoro e far capo alla collaborazione di altri membri della Sezione: questi gruppi rispondono del loro operato al Comitato.
 
art. 9
 
I revisori presentano annualmente all'assemblea il rapporto sulla tenuta dei conti e sulla situazione finanziaria della Sezione.
 
art. 10
 
Il presidente rimane in carica due anni ed è rieleggibile, di regola, per un massimo di sei anni.
Il Comitato e i revisori rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
 
art. 11
 
Il presidente rappresenta la Sezione nei confronti dei terzi, dirige le riunioni del Comitato, cura gli affari correnti unitamente al segretario ed al cassiere. Gestisce i rapporti con gli organi cantonali e nazionali del Partito. In caso di impedimento lo sostituisce il vicepresidente.
 
art. 12
 
Il gruppo in Consiglio comunale designa un proprio capogruppo, Esso sottopone un rapporto di attività all'assemblea ordinaria della Sezione.
 
art. 13
 
Gli eletti in Municipio partecipano ai lavori del gruppo in consiglio comunale e informano regolarmente il Comitato sull'attività in Municipio. La funzione di Municipale può essere, di regola, svolta al massimo per tre legislature complete.
art. 1 4
 
Il finanziamento dell'attività della Sezione è garantito da:
 
- i contributi volontari, versati dai membri e dai simpatizzanti;
- i proventi di manifestazioni;
- almeno il 50% degli emolumenti e gettoni di presenza ricevuti dai rappresentanti della Sezione in Consiglio comunale, commissioni e organi consortili
- almeno il 50% dei gettoni di presenza ricevuti, per ogni Municipale
- il contributo riconosciuto dal Comune ai partiti con rappresentanti in Consiglio Comunale.
 
Art. 15
 
Di regola, ogni mese sono previste riunioni politiche dove vengono discusse problematiche comunali, cantonali e federali. Le riunioni sono aperte a tutti.
 
art. 16
 
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme statutarie del Partito Socialista, Sezione ticinese del PSS e del Partito Socialista Svizzero.
 
Letto e approvato il 07 dicembre 2001
 
 
La presidente    Paola Zufolo
La segretaria     Mariangela Lafranchi